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LO STATUTO

 

Articolo 1

E’ costituita l' ’Associazione Sociale e Culturale "“L'’INCONTRO"” con il seguente motto: "Socializzare per Realizzare", in memoria di Francesco Pignatiello e di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo senza vedere la realizzazione dei propri sogni.

La sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.

L'Associazione ha sede in Roccarainola (NA), potrà istituire sedi operative a seconda dell’e esigenze sociali con delibera della’ assemblea straordinaria.

La durata dell’'Associazione è illimitata.

 

Articolo 2

L'Associazione ha un organizzazione basata sul principio democratico e non ha scopi di lucro, persegue esclusivamente finalità di carattere culturale e sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

 

Articolo 3

Gli obiettivi che si pone l'Associazione sono i seguenti:

•Occuparsi delle problematiche e delle necessità relative al mondo giovanile, imprenditoriale, professionale e del lavoro;

•Promuovere l’incontro tra le fasce sociali più deboli e quelle  più ambienti allo scopo di collaborare per risolvere problematiche relative ad una realtà abbandonata dai mass media , dall’ attuale società dell’ immagine , dalla stessa politica.

•Dare visibilità ai reali problemi sociali, alle possibili soluzioni, ai progetti della nostra società attraverso l’organizzazione di conferenze e seminari, anche in collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, gli Enti e le organizzazioni pubbliche e private, nonché con le amministrazioni locali;

•Offrire strumenti e consulenze per attività di volontariato professionale;

•Avviare studi e ricerche per la diffusione e la conoscenza delle problematiche legislative, giurisprudenziali, storiche relative alle necessità sociali;

•Promuovere il continuo confronto nel mondo del lavoro tra coloro che sono alla ricerca dello stesso e coloro che lo possono offrire;

•Realizzare progetti onde ottenere finanziamenti che permettano la creazione di nuove opportunità di lavoro, nuovi servizi per giovani, minori, anziani, e persone diversamente abili, incontri culturali , momenti di svago attraverso la realizzazione di una scuola teatro, realizzazione gruppo boy scout, laboratorio creativo di arte e mestieri per i giovani che lasciano gli studi, visite guidate tra le bellezze naturali e ambientali che ci circondano, al fine di conoscere e tutelare il creato, rappresentazione sacre, vari corsi tendenti sempre all’aggregazione sociale e all’elevazione culturale, tipo: alfabetizzazione informatica, corso basico di lingua inglese, ecc. .Sostegno alle famiglie in difficoltà, in modo particolare a coloro che hanno perso dei cari in incidente stradale. 

•Svolgere attività di volontariato nel campo della protezione civile in particolare svolgendo sia in Italia che all’estero e comunque nel rispetto della vigente normativa , attività di prevenzione, e previsione nonché di soccorso ed assistenza a popolazioni colpita da calamità naturali o catastrofi naturali.

•Tutelare il patrimonio ambientale inteso per tale quello superficiale, ipogeo e subacqueo nel campo di intervento delle guardie ambientali volontarie, previsti dalle leggi dello stato e dalle leggi regionali ed in particolare:tutela della risorsa idrica e marina; tutela della qualità dell’ aria; conservazione della flora e della vegetazione; tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; controllo dello smaltimento dei rifiuti.

•Collaborare con altre associazioni aventi scopi sociali e affini.

 

Articolo 4

Il patrimonio e le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

•quota associativa;

•contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;

•contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;

•contributi di organismi internazionali;

•entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

•beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell’associazione;

•ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, consentita da norme di leggi e di regolamento.

L’importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell’associazione.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l’utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali dell’associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell’'Associazione.

 

Articolo 15

L'’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni aderente ha diritto a un voto. 

Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell’'assemblea e del segretario, e conservato presso la sede dell’'associazione, in libera  visione a tutti i soci.

L’'assemblea ordinaria: 

•Elegge e può revocare il Presidente dell’associazione;

•elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

•discute a approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

•delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

•discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’associazione;

L’'assemblea straordinaria:

•modifica lo Statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli aderenti;

•delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

 

Articolo 16

L'’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente, e in mancanza di entrambi da persona nominata dall’'assemblea.

Il Presidente dell’'assemblea provvede alla nomina di un segretario. Delle riunioni d’'assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 c.c. in base al principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

 

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci.

Esso si compone del Presidente che è anche il Presidente dell’associazione, dal Vice presidente, nominato dallo stesso consiglio, e da tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’'associazione. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale e amministrativa dell’associazione e su quant’altro stabilito per statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente, e, in mancanza di entrambi, da persona nominata in seno dello stesso consiglio. Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con Enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, sono svolte dal vice Presidente.

 

Articolo 20

E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

Articolo 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.  

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.

Per quanto non previsto dalle leggi o dallo statuto, valgono le decisioni prese dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti prevista dagli articoli precedenti.

 

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui alla legge 266/91.

Tutti i membri del direttivo sono responsabili dell’operato dei singoli soci.

                   

L.C.S.

 

 

Articolo 5

L’esercizio dell’associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei conti, se nominati, almeno 15 gg. prima della data fissata per l’approvazione.

I bilanci sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

 

Articolo 6

L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. 

 

Articolo 7

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'’Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 2/3 degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’'associazione ha l’'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni  operanti in identico o analogo settore, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

 

Articolo 8

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che hanno idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano domanda.

 

Articolo 9

Il richiedente la domanda si impegna ad osservare il presente statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell’associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

Gli aderenti non possono intrattenere con l’associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività e che siano documentate.

Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, secondo l’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all’anno solare in corso.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

•Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione;

•Soci ordinari: coloro che ne condividono i fini e le attività;

•Soci onorari: sono personalità  le quali si riconoscono particolari meriti e contributi e non versano la quota associativa. L’ammissione di tali soci è votata dal Consiglio Direttivo all’unanimità. La qualità di socio onorario è valida sine die, tranne che per revoca motivata del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali dell’Associazione medesima.

 

Articolo 12

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità.

 

Articolo 13

Organi dell’'Associazione sono:

•L’'Assemblea dei Soci;

•Il Consiglio Direttivo;

•Il Presidente.

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

Articolo 14

L'’assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l’organo sovrano dell’associazione.

L’'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, ma può altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, all’indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare. 

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo salvo che per l’'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

 

L'ATTO COSTITUTIVO

Il nostro primo documento ufficiale tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, nel novembre del 2009, manifestarono e sancirono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità ampiamente condivise.

 

Tanta strada percorsa, tantissima quella da percorrere.

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